Per ottemperare a quanto descritto nel D.Lgs. 81/08 e nella normativa correlata, ogni azienda deve formare tutto il personale dipendente, oltre a istruire gli addetti alle emergenze e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora queste figure siano individuate all’interno dell’organizzazione.
SICURLAB garantisce, anche attraverso i contenuti offerti da strutture in partnership, una proposta permanente di corsi di formazione, per andare incontro alle esigenze di ogni singola azienda (qui si può consultare il calendario dei corsi in partenza).
E’ la figura che, se interna all’azienda, può coincidere con il datore di lavoro ed è la persona a cui si rivolgono gli obblighi normativi. Nel caso in cui il titolare decidesse di non assumere questo ruolo, può delegare il compito a un consulente
esterno.
L’RSPP ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti all’interno dell’azienda e individuarne le misure adeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre deve, per quanto di competenza, elaborare le misure di prevenzione e protezione, oltre le procedure di sicurezza e i programmi di informazione e formazione.
Anche l’RSPP deve seguire un corso di formazione; nel caso in cui questo possa essere e sia il datore di lavoro, il numero di ore da frequentare è definito dal codice Ateco 2007 della ditta. Nello specifico:
Questo corso ha validità 5 anni, dopodiché è necessario seguire un aggiornamento che, come per quello base, viene determinato dal codice attività (basso rischio 6 ore – medio rischio 10 ore – alto rischio 14 ore).
Si tratta di una figura di diritto dei lavoratori, in quanto è il mediatore tra il datore di lavoro e il personale dipendente. Non è obbligatorio che sia eletto all’interno dell’azienda, la normativa prevede misure specifiche in sua assenza. È l’unica persona, oltre al datore di lavoro e all’RSPP e al medico competente, che può visionare il Documento di Valutazione dei Rischi.
Se l’azienda ha meno di 15 dipendenti, l’RLS può essere sia eletto all’interno della stessa, oppure ci si può avvalere di un delegato di bacino territoriale, chiamato RLS territoriale (RLST). Se invece l’azienda presenta più di 15 dipendenti, questa figura deve essere individuata tra i lavoratori tramite un’elezione interna.
Il corso per ricoprire questa figura è di 32 ore, indipendentemente dal codice Ateco di appartenenza. L’aggiornamento ha cadenza annuale e si divide in due:
Ogni azienda deve avere al suo interno queste figure che sono designate solo ed esclusivamente dal datore di lavoro. I lavoratori nominati non possono rifiutare l’incarico, a meno che non abbiano motivi giustificati (es. patologie pregresse certificate).
La normativa non prevede un numero minimo di persone formate, ma indica che all’interno dell’azienda deve sempre essere presente un addetto al primo soccorso e un addetto antincendio, che a volte coincidono nella stessa persona.
Queste figure non possono essere delegate a un esterno, se non solo come misura integrativa.
Gli addetti al primo soccorso, per le Categorie B/C, devono seguire un corso base di 12 ore da aggiornare ogni 3 anni con 4 ore di formazione pratica.
Mentre gli addetti al primo soccorso, per la Categoria A, devono partecipare ad una prima formazione di 16 ore da rinnovare ogni 3 anni con 6 ore di formazione pratica.
Gli addetti alla squadra antincendio, invece, devono seguire un corso che ha durata in base al rischio presente in azienda; nel dettaglio:
Anche gli addetti alla squadra antincendio sono tenuti ad aggiornare ogni 5 anni il corso base con un corso della durata di 2, 5 o 8 ore a seconda del livello di rischio.
A differenza degli addetti al primo soccorso, la squadra di emergenza incendio deve coordinare l’esodo di tutti i lavoratori e chiamare i soccorsi.
Questo corso si rivolge a tutto il personale dipendente di un’azienda. Con questo termine si intendono sia i lavoratori con qualsiasi tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato, a chiamata, con contratto di prestazione occasionale -voucher, collaborazione) che i soci lavoratori di una società. Si escludono, oltre ai datori di lavoro, solo i collaboratori familiari.
La formazione è costituita da una parte generale di 4 ore comune a tutte le aziende e una parte specifica, il cui numero di ore viene definito in base al codice Ateco 2007 dell’attività. Le aziende quindi si dividono in tre gruppi:
Questo corso ha validità di 5 anni, dopodiché è necessario seguire un corso di aggiornamento di 6 ore per tutti i livelli di rischio.
La formazione del personale dipendente deve essere conclusa entro 60 giorni dalla data di assunzione.
L’obbiettivo del corso è quello di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 riguardo all’obbligo di formazione e informazione sui rischi specifici legati all'utilizzo dei carrelli elevatori a carico del datore di lavoro.
Al corso sono interessati i lavoratori la cui mansione comporta l’utilizzo di carrelli elevatori, uomo a terra e uomo a bordo.
Il corso base ha una durata di 12 ore complessive, suddivise in 8 ore di parte teorica e 4 ore di parte pratica; l’aggiornamento è da effettuare ogni 5 anni con 4 ore di formazione.
Il Testo Unico sulla Sicurezza ha finalmente trovato la modalità di definire questa figura ancora, ai più, sconosciuta.
Il D.Lgs 81/08 definisce il preposto come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Il preposto è considerato “l’occhio” del Datore di lavoro, è colui che opera in prima linea e che è in diretto e costante contatto con gli altri lavoratori.
Normalmente si identificano nelle figure di Preposto tutti quei lavoratori che hanno la responsabilità di uno o più lavoratori; spesso è lo stesso Datore di lavoro che attribuisce un determinato potere gerarchico con diversi tipi di inquadramenti/ruoli (capi-squadra, capi-reparto, capi-turno, capi-officina, capi-sala, ecc), altre volte però, pur non essendo presente un conferimento formalizzato per iscritto anche altre tipologie di lavoratori sono da considerare Preposti, in quanto DI FATTO, esercitano concretamente i poteri spettanti a tale ruolo (si veda a tal proposito l’art.299 del D.Lgs 81/08 “esercizio di fatto di poteri direttivi”), alcuni esempi potrebbero essere soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc..
La legislazione ha opportunamente previsto che la figura del preposto riceva un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti.
La formazione del Preposto organizzata da SICURLAB Srl rispetta i requisiti richiesti dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, presenta pertanto una durata
di 8 ore e prevede un aggiornamento quinquennale della durata di ore 6.